Deliberazione 321 della Corte dei Conti: il Comune di Bagheria dichiari il DISSESTO

“4.1 Al fine di non compromettere gli interessi di rango primario cui si è fatto riferimento in precedenza (attinenti al ripristino degli equilibri di bilancio e della ordinaria funzionalità degli enti locali, al buon andamento e alla continuità dell’azione amministrativa, nonchè alla parità di trattamento dei cittadini delle varie zone geografiche del Paese -nella fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni), in presenza dei presupposti di legge, il Consiglio comunale (o, ove presente, il commissario straordinario ex art. 246 comma 3, del T.U.E.L.) ha l’obbligo di deliberare senza indugio il dissesto finanziario, con provvedimento non revocabile.”
Nel documento inoltre emergono forti criticità sull’operato dell’Amministrazione, rea di aver aggravato col suo temporeggiare la situazione finanziaria dell’Ente e di avere creato una disparità di trattamento tra i creditori del Comune.