Risposta al sindaco Lo Meo: non può fare ricorso al TAR

by Il Grillo di Bagheria | novembre 19, 2013 9:30 am

giudice-ricorso-accoltoIl sindaco V.zo Lo Meo ha affermato che non vi sono novità sostanziali in merito a quanto comunicato dalla Corte dei Conti nel dispositivo emesso circa un mese fa.
Ci permettiamo di dissentire non nel merito ma nel contenuto.
In questi mesi abbiamo assistito a balzelli del Sindaco e dell’assessore al Bilancio che più volte hanno sottolineato come lo spettro del dissesto per il Comune di Bagheria fosse lontano, in seguito ad incontri che si erano svolti presso il Ministero ed in seguito ad audizioni presso la Corte dei Conti.
La deliberazione n. 321 entra nel merito delle motivazioni che hanno portato la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ad enucleare i motivi per cui il Comune di Bagheria è obbligato a dichiarare il dissesto.
Riteniamo utile, questo al fine di informare la cittadinanza e non offrire un’opinione dell’Amministrazione Comunale, sottolineare che a fondamento della sua deliberazione la Corte ha individuato il principio di obbligatorietà del dissesto. Questo principio è posto a tutela della finanza pubblica e della collettività amministrata, laddove gli amministratori locali non siano capaci di risolvere i problemi della finanza locale.
La dichiarazione del dissesto, secondo il Collegio, non può essere discrezionale da parte degli amministratori perché sarebbe illogico pensare che coloro che potrebbero avere causato il dissesto possano anche scegliere se dichiararlo e dunque allontanare da sé l’eventuale accertamento delle responsabilità.
Abbiamo anche letto che il primo cittadino annuncia un ricorso al TAR contro la sentenza.
Onestamente noi non sappiamo se il sindaco Lo Meo abbia o meno letto la deliberazione perché a questo punto iniziamo a dubitarne.
La Corte dei Conti sottolinea infatti come “le deliberazioni adottate in materia di piani di riequilibrio finanziario e di dissesto degli Enti locali si configurano come atti emanati dalla Corte dei Conti nella veste di organo estraneo all’apparato della Pubblica amministrazione, nell’esercizio di un potere neutrale di controllo attribuito in via esclusiva alla Magistratura Contabile e sindacabile nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica prevista dall’art. 103, c.2, della Costituzione.
Ne discende che l’accertamento in cui esita la deliberazione della Sezione di Controllo è sindacabile esclusivamente dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (cfr. sentenze SSRR/2/2013/EL e SSRR/5/2013/EL, nonché, in senso conforme, TAR SICILIA, CATANIA, n.198/2013)”.

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